Il welfare aziendale è un insieme di iniziative, riconosciute nella forma di beni e servizi che non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente, che un’azienda eroga a favore dei propri collaboratori al fine di migliorarne la vita privata e lavorativa.

È uno strumento di cui i datori di lavoro possono servirsi per favorire il work-life-balance, aumentare il potere di acquisto dei propri dipendenti, rendere il clima sul posto di lavoro più sereno e limitare episodi di turnover e assenteismo.

Scopriamo qual è la normativa del welfare aziendale e quali sono i limiti di spesa previsti per il 2023, ovvero le soglie oltre le quali la somma eccedente concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e viene tassata.

Normativa

Il riferimento normativo del welfare aziendale è il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), legge introdotta con il D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986. In particolare, a fornire l’inquadramento normativo del welfare aziendale sono gli articoli 51 e 100, che chiariscono quali beni e servizi sono esclusi dalla nozione di retribuzione imponibile.

Tra i beni e i servizi rientranti nel welfare aziendale che non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente troviamo:

  • previdenza integrativa;
  • casse sanitarie;
  • servizi di trasporto;
  • servizi di educazione e istruzione;
  • servizi mensa aziendale/interaziendale o convenzioni con locali esterni;
  • ticket restaurant;
  • copertura di gravi patologie o del rischio di non autosufficienza;
  • servizi di assistenza anziani o non autosufficienti;
  • benefit di utilità sociale;
  • fringe benefit.

L’art. 51 del TUIR stabilisce che le prestazioni di welfare devono essere erogate a favore della generalità dei dipendenti o di categorie omogenee di dipendenti. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 5 del 2018, chiarisce che l’espressione “categorie omogenee” non si riferisce esclusivamente alle categorie previste dal Codice civile, ovvero ai lavoratori con lo stesso inquadramento (operai, intermedi, impiegati, quadri, dirigenti), bensì a tutti i dipendenti che appartengono ad una categoria definita (con più di due figli a carico, che fanno il turno di notte, che hanno una certa qualifica).

Al comma 2, l’art. 51 stabilisce che possono beneficiare dei beni e dei servizi del welfare aziendale non solo i dipendenti ma anche i loro familiari. L’art. 12 del TUIR chiarisce che per familiari s’intendono il coniuge non legalmente o effettivamente separato, i figli (anche adottivi o affidati), i genitori, i suoceri, i fratelli e le sorelle. Le iniziative del piano di welfare possono essere messe a disposizione dei dipendenti e dei loro familiari direttamente dal datore di lavoro oppure attraverso strutture terze.

La legge stabilisce che il datore di lavoro può attivare un piano di welfare aziendale attraverso:

  • atto unilaterale volontario non vincolante;
  • atto unilaterale vincolante (regolamento aziendale);
  • accordo sindacale.

Per quanto riguarda la deducibilità delle spese, le aziende che erogano il welfare aziendale hanno la possibilità di dedurre l’intera somma spesa per i beni e i servizi che rientrano nel piano, se questo viene attivato attraverso un atto unilaterale vincolante o un accordo sindacale, cioè da accordi non modificabili e non revocabili nel periodo in cui sono in vigore, come stabilito dalla legge di Stabilità del 2016, che ha modificato il TUIR potenziando le agevolazioni fiscali a vantaggio delle imprese.

L’art. 100, però, stabilisce che la deducibilità è ammessa solo per le prestazioni erogate a favore della totalità dei lavoratori o di una categoria omogenea di dipendenti. In più, chiarisce che se il welfare aziendale non è concesso sulla base di un atto unilaterale vincolante o di un accordo sindacale, ma deriva da un atto unilaterale volontario non vincolante, le imprese possono dedurre solo lo 0,5% (5 per mille) delle spese sostenute.

In merito ai vantaggi fiscali e contributivi per i dipendenti destinatari del welfare aziendale, l’art. 51 stabilisce che ogni lavoratore ha diritto alla completa detassazione dei benefit ricevuti. Per quanto riguarda l’aspetto contributivo, il D. Lgs. n.34 del 1997 sancisce che ogni lavoratore può godere della completa decontribuzione dei benefit ricevuti.

I premi di risultato, ovvero le quote aggiuntive alla contribuzione che vengono riconosciute al lavoratore in base al raggiungimento di determinati obiettivi, meritano un discorso a parte. Secondo la legge di Stabilità del 2016, questi sono soggetti ad un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%. La stessa legge, inoltre, prevede che i premi di risultato possano essere convertiti in beni e servizi di welfare ed essere 100% esentasse.

Limiti di spesa

Gli art. 51 e 100 del TUIR, oltre a stabilire quali beni e servizi rientrano nel welfare aziendale, chiariscono quali sono i limiti di spesa oltre i quali le somme eccedenti delle prestazioni erogate concorrono a formare reddito da lavoro dipendente e vengono tassate.

 

Beni e servizi

 

Limiti di spesa

 

Previdenza integrativa

 

5.164,57€ per anno fiscale

 

Casse sanitarie

 

3.615,20€ per anno fiscale

 

Servizi di trasporto

 

nessun limite

 

Servizi di educazione e istruzione

 

nessun limite

 

Servizi mensa aziendale/interaziendale o convenzioni con locali esterni

 

4,00€ giornalieri per i cartacei
8,00€ giornalieri per gli elettronici

 

Ticket restaurant

 

4,00€ giornalieri per i cartacei

8,00€ giornalieri per gli elettronici

 

Copertura di gravi patologie o del rischio di non autosufficienza

 

nessun limite

 

Servizi di assistenza anziani o non autosufficienti

 

nessun limite

 

Benefit di utilità sociale

 

nessun limite

 

Fringe benefit

 

258,23€ per anno fiscale

Per quanto riguarda i fringe benefit, ovvero beni e servizi come buoni spesa, buoni carburante e buoni acquisto, il limite di spesa attuale è fissato a 258,23€. Questa soglia è quella originaria, innalzata a 600,00€ dal Decreto Aiuti Bis ad agosto 2022.

Il Decreto Aiuti Quater aveva ulteriormente innalzato il tetto massimo per i fringe benefit fino 3.000,00€. Salvo poi tornare, a partire dal 31 dicembre 2022, alla soglia originaria di 258,23€ per anno fiscale. Il Decreto Lavoro n. 48 del 2023 ha però innalzato il limite dell’esenzione fiscale da 258,23€ a 3.000,00€ per i beni e servizi di welfare aziendale erogati a favore di dipendenti con figli a carico.

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